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28 Febbraio 2020

Indicazioni Regionali su Coronavirus

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐄 𝐃𝐈 𝐈𝐒𝐎𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐋𝐈𝐑𝐈
𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐅𝐫𝐨𝐬𝐢𝐧𝐨𝐧𝐞

Con Ordinanza n. Z00002 del 26/02/20 il Presidente della Regione Lazio ha previsto alcune misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 che di seguito si riportano.

𝐌𝐈𝐒𝐔𝐑𝐄 𝐃𝐈 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐕𝐄𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄

1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (allegato 1);

2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;

3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 1 presso gli esercizi commerciali;

4. le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei
mezzi;

5. i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;

6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza (la trasmissione droplet).

𝐔𝐋𝐓𝐄𝐑𝐈𝐎𝐑𝐈 𝐌𝐈𝐒𝐔𝐑𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐈𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈 𝐄𝐃 𝐈𝐋 𝐓𝐑𝐀𝐓𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐈 𝐒𝐎𝐆𝐆𝐄𝐓𝐓𝐈 𝐂𝐇𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐎 𝐒𝐎𝐆𝐆𝐈𝐎𝐑𝐍𝐀𝐓𝐎 𝐍𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐀𝐑𝐄𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐍𝐀 𝐎𝐕𝐕𝐄𝐑𝐎 𝐍𝐄𝐈 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍𝐈 𝐎𝐕𝐄 𝐄̀ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐀 𝐃𝐈𝐌𝐎𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐀 𝐋𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐕𝐈𝐑𝐔𝐒

7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato
in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (allegato 2, l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente (allegato 3) che lo comunica al medico di medicina generale (“MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (“PLS”) che assistono il soggetto;

8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e Numero Unico dell’Emergenza 112 o tramite
il numero verde 800.118.800 attivo a decorrere dal 27 febbraio 2020, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente;

9. L’operatore di Sanità Pubblica e/o il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui ai punti 7) e 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a. ricevuta la segnalazione l’operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione INPS (circolare INPS. Ermes 25 febbraio 2020.0000716 del 25 febbraio 2020);

d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;

10. L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:

a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

11. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

b. divieto di contatti sociali;

c. divieto di spostamenti e/o viaggi;

d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;

b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;

c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.

𝐌𝐎𝐍𝐈𝐓𝐎𝐑𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋’𝐈𝐒𝐎𝐋𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎

13. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia si procede come al punto 12.

Allegato 1:
Al momento i Comuni interessanti da provvedimenti di ordinanza sono i seguenti:

LOMBARDIA
Codogno, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombi, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, San Fiorano.

VENETO
Vo’ Euganeo (PD), Mira (VE).

Si segnala inoltre che gli ospedali di Schiavonia di Monselice per la Bassa Padovana e l’ospedale di Mirano di Dolo sono le strutture dove sono stati ricoverati i casi.
L’eventuale aggiornamento dell’elenco sarà conoscibile attraverso i siti istituzionali del Ministero della salute, del Dipartimento della protezione civile nazionale e della Regione Lazio

Allegato 3:
𝐏𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐅𝐑𝐎𝐒𝐈𝐍𝐎𝐍𝐄
Giuseppe Di Luzio
SISP – 03100 Frosinone
Telefono: 0775 7325257 – 366 8195513
e-mail: sisp.direzione@aslfrosinone.it – giuseppe.diluzio@aslfrosinone.it

CORONAVIRUS locandina regionale

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